ROMA – ENNESIMA NEFANDEZZA BUROCRATICA




riceviamo e pubblichiamo:

Cari amici, sono qui a raccontare una storia ignobile, una delle tante…………

Stamattina, una coppia con una bambina cerebrolesa è arrivata allo sportello URP, da un paese lontano della Provincia di Roma, San Polo dei Cavalieri, con la lettera di rifiuto all’esenzione della tassa automobilistica o bollo auto da parte della Regione.

Una bambina, dolcissima, ha due anni e non può camminare.

LA MOTIVAZIONE DEL DINIEGO SI TROVA NEI CAVILLI DELL’APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI VIGENTI IN MATERIA DI ESENZIONE DAL BOLLO.




Il diniego all’esenzione del bollo di questi santi e benedetti genitori, è stato determinato in prima istanza dall’ACI e, cosa gravissima, in seconda istanza dalla Regione.

Nonostante la bambina fosse riconosciuta nella tipologia:
DISABILITA’ CON PATOLOGIA O CON PLURIAMPUTAZIONI CHE COMPORTANO LIMITAZIONE GRAVE E PERMANENTE DELLA DEAMBULAZIONE, sulla copia del verbale della Commissione Medica L.104/92 attestante l’handicap, non era stato indicato esplicitamente (con una crocetta), lo stato di handicap grave (art.3 comma 3).

Di fronte a tale situazione, e dopo aver cercato telefonicamente e inutilmente di risolvere il problema con l’Ufficio Tributi, siamo stati costretti, nostro malgrado e con il cuore gonfio di amarezza, a mandar via i genitori di quella splendida bambina……

Si è cercata una soluzione possibile per non ricorrere alla Commissione Tributaria.
QUESTA COPPIA AVREBBE “DOVUTO” TROVARE UN UFFICIO TRIBUTI APERTO AL PUBBLICO DOVE POTER TROVARE DELLE SOLUZIONI POSSIBILI, IN TEMPO REALE.
Poteva bastare DA SOLO, il certificato d’invalidità, da dove si evince la patologia grave!

Mi ha colpito la dignità di quelle persone coraggiose che hanno tutto da insegnare! Non hanno imprecato, non hanno pianto, non hanno chiesto l’elemosina, sono semplicemente andati via……………………………….

Non mi vergogno di dire che ho pianto, nascosta nel bagno….  Ma mi vergogno pensando a come sia possibile tutto questo!

Vi illustro di seguito le modalità di applicazione delle normative relative all’esenzione disabili dalla tassa automobilistica, nella Regione Lazio………

LEGGETELA E SE POTETE, APPROFONDITE PERCHE’ TASSE E TRIBUTI SONO MATERIE CONTORTE…………………….E DA RIVEDERE NELLA LORO APPLICAZIONE E SOPRATTUTTO NELLA PROCEDURA BUROCRATICA!

RIDUZIONI ED ESENZIONI PER VEICOLI DESTINATI AI DISABILI
La legge prevede l’esenzione dal pagamento della Tassa Automobilistica per i veicoli destinati alla mobilità dei cittadini portatori di handicap o invalidi.
L’esenzione riguarda:
• le autovetture,
• gli autoveicoli per trasporto promiscuo,
• gli autoveicoli per trasporti specifici,
• le motocarrozzette,
• i motoveicoli per trasporto promiscuo,
• i motoveicoli per trasporti specifici,
con limitazione di cilindrata fino a 2000 cc per i veicoli a benzina e fino a 2800 cc per i veicoli diesel.

Il beneficio fiscale, che si applica sia ai veicoli condotti dai disabili sia a quelli utilizzati per l’accompagnamento dei disabili stessi, spetta al portatore di handicap/invalido intestatario del veicolo oppure alla persona intestataria del veicolo se il portatore di handicap/invalido è fiscalmente a suo carico.

L’esenzione è concessa per un solo veicolo e la targa di questo deve essere indicata al momento della presentazione della domanda.

Le richieste di esenzione vanno presentate, in PRIMA ISTANZA presso gli Uffici Provinciali ACI o presso le Delegazioni ACI., in SECONDA ISTANZA (riesame della richiesta) presso la Regione Lazio – Dir. Reg. Bilancio e Tributi – Area Tributi e, in TERZA ISTANZA (in caso di ulteriore diniego), alla Commissione Tributaria.

SONO PREVISTE QUATTRO TIPOLOGIE DI DISABILITA’:

1) DISABILITÀ CON PATOLOGIA CHE COMPORTA RIDOTTE O IMPEDITE CAPACITÀ MOTORIE PERMANENTI.

Il disabile deve essere stato riconosciuto portatore di handicap o invalido affetto da una patologia che comporta ridotte o impedite capacità motorie.
Il veicolo, sempre nei limiti di cilindrata previsti, deve essere necessariamente dotato di adattamento tecnico risultanti dalla carta di circolazione.
Gli adattamenti possono riguardare sia le modifiche ai comandi di guida, sia solo la carrozzeria o la sistemazione interna del veicolo, per mettere il disabile in condizione di accedervi. A titolo di esempio l’adattamento tecnico alla carrozzeria può consistere in pedana sollevatrice, scivolo a scomparsa, braccio sollevatore, paranco (ad azionamento meccanico/elettrico/idraulico), sedile scorrevole-girevole simultaneamente atto a facilitare l’insediamento del disabile nell’abitacolo, sistema di ancoraggio delle carrozzelle con annesso sistema di ritenuta del disabile (cinture di sicurezza), sportello scorrevole. Anche in caso di altra tipologia di adattamento l’esenzione è concessa purché vi sia sempre un collegamento funzionale tra l’handicap e l’adattamento stesso.

La documentazione da allegare alla domanda di esenzione è costituita da:
• Copia della carta di circolazione dalla quale risultino gli adattamenti necessari al trasporto o (per i titolari di patente) i dispositivi di guida applicati al veicolo, integrata (per i veicoli muniti di solo cambio automatico) dalla prescrizione della commissione medica locale, ai sensi dell’art.119 del Codice della Strada;
• Copia della patente di guida speciale (non è richiesta per i veicoli adattati solo nella carrozzeria, da utilizzare per l’accompagnamento e la locomozione dei disabili);
• Copia dei certificati, rilasciati da Commissioni mediche pubbliche, che riconoscono:
a) lo stato di handicap o di invalidità,
b) l’affezione da patologia che comporta ridotte o impedite capacità motorie.
• Copia della documentazione o dichiarazione sostitutiva di certificazione che attesti che il disabile è fiscalmente a carico dell’intestatario del veicolo (solo nel caso in cui il veicolo non sia intestato al portatore di handicap/invalido).

2) DISABILITÀ CON PATOLOGIA CHE COMPORTA GRAVE LIMITAZIONE DELLA CAPACITÀ DI DEAMBULAZIONE O AFFETTI DA PLURIAMPUTAZIONI

Il disabile deve essere stato riconosciuto portatore di handicap o invalido, in stato di gravità, affetto da una patologia che comporta grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni.

Il veicolo, sempre nei limiti di cilindrata previsti, non necessita di adattamento tecnico.

La documentazione da allegare alla domanda di esenzione è costituita da:
• Copia della carta di circolazione;
• Copia del verbale di accertamento dell’handicap emesso dalla Commissione medica presso la ASL di cui all’art. 4 della legge n.104/1992 dal quale risulti esplicitamente che il soggetto si trova in situazione di handicap grave ai sensi dell’art. 3 comma 3 della medesima legge derivante da patologie che comportano una grave limitazione della deambulazione o da pluriamputazioni;
• Copia della documentazione o dichiarazione sostitutiva di certificazione che attesti che il disabile è fiscalmente a carico dell’intestatario del veicolo (solo nel caso in cui il veicolo non sia intestato al portatore di handicap/invalido).

3) DISABILITÀ MENTALE O PSICHICA

Il disabile deve essere stato riconosciuto portatore di handicap o invalido, in stato di gravità, affetto da una patologia mentale o psichica, con riconoscimento della indennità di accompagnamento.

Il veicolo, sempre nei limiti di cilindrata previsti, non necessita di adattamento tecnico.

La documentazione da allegare alla domanda di esenzione è costituita da:
• Copia della carta di circolazione;
• Copia del verbale di accertamento dell’handicap emesso dalla Commissione medica presso la ASL di cui all’art. 4 della legge n. 104/1992 dal quale risulti esplicitamente che il soggetto si trova in situazione di handicap grave ai sensi dell’art.3 comma 3 della medesima legge derivante da disabilità psichica o mentale
• Copia del certificato di attribuzione dell’indennità di accompagnamento di cui alle leggi 18/80 e 508/88 emesso dalla Commissione preposta all’accertamento dell’invalidità civile di cui alla legge n.295/90 ovvero dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante che al disabile è stata riconosciuta l’indennità di accompagnamento
• Copia della documentazione o dichiarazione sostitutiva di certificazione che attesti che il disabile è fiscalmente a carico dell’intestatario del veicolo (solo nel caso in cui il veicolo non sia intestato al portatore di handicap/invalido).

4) DISABILITÀ PER CECITÀ O SORDOMUTISMO

Hanno diritto all’esenzione i non vedenti (cecità assoluta o ipovedenti con un residuo visivo non superiore ad 1/10 in entrambi gli occhi) ed i sordomuti, colpiti da sordità dalla nascita o prima dell’apprendimento della lingua parlata.

Il veicolo, sempre nei limiti di cilindrata previsti, non necessita di adattamento tecnico.

La documentazione da allegare alla domanda di esenzione è costituita da:
• Copia della carta di circolazione;
• Copia dei certificati, rilasciati da Commissioni mediche pubbliche, che riconoscono:
a) lo stato di handicap o di invalidità,
b) l’affezione da cecità o sordomutismo;
• Copia della documentazione o dichiarazione sostitutiva di certificazione che attesti che il disabile è fiscalmente a carico dell’intestatario del veicolo (solo nel caso in cui il veicolo non sia intestato al portatore di handicap/invalido).

DALLA LEGGE N. 104/1992 ART. 3.
Soggetti aventi diritto

I. É persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che é causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.
II. La persona handicappata ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla natura e alla consistenza della minorazione, alla capacità complessiva individuale residua e alla efficacia delle terapie riabilitative.
III. Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l’autonomia personale, correlata all’età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità. le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici.
IV. La presente legge si applica anche agli stranieri e agli apolidi, residenti, domiciliati o aventi stabile dimora nel territorio nazionale. le relative prestazioni sono corrisposte nei limiti ed alle condizioni previste dalla vigente legislazione o da accordi internazionali.
 

Donatella Montereali – La Destra
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